La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25084 del 12 settembre 2025 (Seconda Sezione Civile), ha stabilito che la notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è nulla se la casella del destinatario è piena. Questa decisione è destinata a fare giurisprudenza e a suscitare dibattito.
Il caso riguardava un architetto sanzionato dal suo ordine professionale che non ricevette la notifica perché la sua casella PEC aveva esaurito lo spazio. Per la Cassazione, la notifica non si è perfezionata giuridicamente poiché è come se l’atto non fosse mai stato spedito.
Il principio cardine è che la notifica si considera perfezionata solo quando viene generata la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC). Se la casella è piena, il sistema non può generare la RAC, rendendo la notifica priva di effetto legale. Il solo tentativo di invio non è sufficiente.
La Corte ha fatto riferimento alla versione pre-riforma Cartabia dell’art. 149 bis c.p.c., che legava il perfezionamento alla disponibilità del documento nella casella del destinatario.
Infine, la Cassazione ha respinto la tesi che la casella piena equivalga a un rifiuto consapevole della notifica. Una casella piena è vista come negligenza, non come opposizione volontaria, in quanto il destinatario potrebbe non essere a conoscenza dell’invio. Resta in vigore il principio di autoresponsabilità nel mantenere la PEC operativa, sebbene il suo perimetro sia ora più sfumato.
Soluzioni come il PTC (PEC to Cloud) della ICTmarine risolve il problema.
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